Декрет призначення о. Ігора Галея Канцлером Апостольського Екзархату
2 серпня 2023
Декрет Апостольського Екзарха від 2 вересня 2023 про призначення о. Ігора Галея Канцлером Апостольського Екзархату для вірних українців-католиків візантійського обряду, які проживають в Італії
Prot. N. 554/2023
Decreto di nomina
Nel Nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen
Paulo Dionisio Lachovicz,
Esarca Apostolico
per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia
Vista la vacanza dell’ufficio a norma del can. 943 § 1 del CCEO, accertate le qualità e l’idoneità del candidato richieste dal diritto a norma del can. 940 § 1 del CCEO, a norma dei cann. 244 § 1, 252 e 937 del CCEO,
Nomino per un triennio
Rev. Don IHOR HALEY, Utroque Iure Doctor
Cancelliere dell’Esarcato Apostolico
per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia
al quale, a norma del can. 936 § 2 del CCEO, compete innanzitutto:
- curare che siano redatti e sbrigati gli atti di curia e che siano conservati nell’archivio della Сuria dell’Esarcato Apostolico (can. 252 § 1 CCEO);
- stendere per iscritto gli atti e i documenti riguardanti decreti, le disposizioni, gli obblighi o altre cose che richiedono la loro opera (can. 254, 1 ° CCEO);
- verbalizzare fedelmente gli atti compiuti e approvare la firma con l’indicazione del luogo: del giorno, del mese e dell’anno (can. 254, 2 ° CCEO);
- esibire gli atti e i documenti, osservando quanto è prescritto, a chi ne fa legittima richiesta, e dichiarare le loro copie conformi all’originale (can. 254, 3 ° CCEO);
- adempiere fedelmente diritti e doveri propri determinati dallo Statuto della Curia dell’Esarcato Apostolico;
- effettuare l’obbligo della comunicazione alle autorità civili della nomina d’Ufficio Ecclesiastico rilevante per l’ordinamento dello Stato, previsto dall’art. 3 n. 2 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, reso esecutivo la legge 25 marzo 1985, n. 121;
- emettere la promessa di adempiere fedelmente l’ufficio secondo il modo determinato dal diritto (can. 244 § 2, 1 ° CCEO);
- osservare il segreto nei limiti e secondo il modo determinato dal diritto (can. 244 § 2, 2 ° CCEO);
- avvisare per iscritto l’autorità competente la scadenza del termine della provvisione canonica (can. 943 § 2 CCEO).
Il Decreto della provvisione canonica ha effetto dal momento della intimazione a norma del can. 1511 del CCEO.
+ Paulo Dionisio Lachovicz, OSBM,
Esarca Apostolico
Don Andriy Maksymovych,
Notaio