Decreto di nomina del Rev. Don Ihor Haley come Cancelliere dell’Esarcato Apostolico
27 marzo 2025
Decreto dell’Amministratore Apostolico Sua Ecc. Rev.ma Hryhoriy Komar dal 26 marzo 2025 di nomina del Rev. Don Ihor Haley, Utroque Iure Doctor, come Cancelliere dell’Esarcato Apostolico in Italia.
Prot. N. 238/2025
Roma, 26/03/2025
Decreto di nomina
Nel Nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen
Hryhoriy Komar,
Amministratore Apostolico
per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residentiin Italia
Prendendo nota che il Santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia di S. E. R. Mons. Paulo Dionisio Lachovicz, OSBM, dal governo pastorale dell’Esarcato Apostolico, vista la notizia del provvedimento pontificio della mia nomina dell’Amministratore Apostolico sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis del medesimo Esarcato Apostolico, accertate le qualità e l’idoneità del candidato richieste dal diritto a norma del can. 940 § 1 del CCEO e la sua disponibilità ad accettare la rinomina, a norma dei cann. 244 § 1, 252 e 937 del CCEO,
Nomino
per un triennio
Rev. Don IHOR HALEY, Utroque Iure Doctor,
Cancelliere dell’Esarcato Apostolico
per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia
al quale, a norma del can. 936 § 2 del CCEO, compete innanzitutto:
- curare che siano redatti e sbrigati gli atti di curia e che siano conservati nell’archivio della curia dell’Esarcato Apostolico (can. 252 § 1 CCEO);
- stendere per iscritto gli atti e i documenti riguardanti decreti, le disposizioni, gli obblighi o altre cose che richiedono la loro opera (can. 254, 1 ° CCEO);
- verbalizzare fedelmente gli atti compiuti e approvare la firma con l’indicazione del luogo: del giorno, del mese e dell’anno (can. 254, 2 ° CCEO);
- esibire gli atti e i documenti, osservando quanto è prescritto, a chi ne fa legittima richiesta, e dichiarare le loro copie conformi all’originale (can. 254, 3 ° CCEO);
- adempiere fedelmente diritti e doveri propri determinati dallo Statuto della Curia dell’Esarcato Apostolico;
- effettuare l’obbligo della comunicazione alle autorità civili della nomina d’Ufficio Ecclesiastico rilevante per l’ordinamento dello Stato, previsto dall’art. 3 n. 2 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, reso esecutivo la legge 25 marzo 1985, n. 121;
- emettere la promessa di adempiere fedelmente l’ufficio secondo il modo determinato dal diritto (can. 244 § 2, 1 ° CCEO);
- osservare il segreto nei limiti e secondo il modo determinato dal diritto (can. 244 § 2, 2 ° CCEO);
- avvisare per iscritto l’autorità competente la scadenza del termine della provvisione canonica (can. 943 § 2 CCEO).
Il decreto della provvisione canonica ha effetto dal momento della intimazione a norma del can. 1511 del CCEO.
Il decreto precedente della stessa provvisione canonica del 31/07/2023 (Prot. N. 554/2023) perde la valenza giuridica.
✠ Hryhoriy Komar,